Gara del 11/10/2014 LIGNY TRAPANI 2013 – ARAGONA 2-2; Reclamo Ligny Trapani 2013
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Ligny Trapani 2013 non è stato preceduto dal preannunzio di cui all’art. 46, comma 1, del C.G.S.; la suddetta fattispecie costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l’esame di merito;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Aragona non ha ottemperato alla vigente normativa, relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, per le gare del campionato di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 del 3/07/2014;
Infatti la Società Aragona, esclusivamente per una propria scelta tecnica, avendo ancora in campo i tre calciatori “Giovani” previsti e ciò nonostante la precedente espulsione di altro “Giovane”, al 23′ del s.t. sostituiva il calciatore Ciulla Giacomo (1996) con Zerbo Gaetano (1982), rimanendo in campo con solo due calciatori “Giovani”; in tal modo la suddetta Società contravveniva alla sopra richiamata normativa sino al 32′ del s.t. allorchè sostituiva il calciatore
Volpe Giuseppe (1989) con Grimaudo Manuel (1996); è di tutta evidenza che la Società Aragona, nonostante l’espulsione, avvenuta al 17′ del s.t., di uno dei quattro calciatori “Giovani”
inizialmente schierati, avrebbe potuto continuare a impiegarne ancora tre in campo; la deliberata scelta di sostituire uno dei tre non può che avere violato la prescrizione già richiamata senza peraltro potersi avvalere dell’eccezione prevista in caso di espulsione visto che essa è applicabile solo quando l’espulsione medesima provoca l’impossibilità di rispettare l’obbligo della contemporanea presenza in campo del numero minimo di “Giovani” previsto dalla normativa;
Per quanto sopra esposto;
Visti l’art. 34 bis delle N.O.I.F., l’art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Ligny Trapani 2013, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Aragona la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.